Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
Amministrazioni  Pubbliche  ed  Enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora  dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata  veridicita'
del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione mendace.