Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione esaminatrice per le prove scritte e  orale,  per
la valutazione dei titoli e per la formazione  della  graduatoria  di
merito; 
      b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito; 
      c) un Ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito  in  servizio
permanente laureato in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  o  branca
affine ovvero medico iscritto all'albo degli  odontoiatri  o  docenti
della materia con analoghi requisiti, membro; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a Maggiore qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri; 
      c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente  di  grado
non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  medici   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; 
      b) un Ufficiale in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito  specialista  in  psichiatria  o  psicologia   clinica,
membro; 
      c) un Ufficiale in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, membro; 
      d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente  che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi   civili
convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito.