Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) attivita' professionale svolta dopo la  laurea  e  attinente
alla stessa nell'ambito delle  Forze  Armate  o  Corpi  Armati  dello
Stato: fino a un massimo di punti 2/30; 
      b) attivita' professionale svolta dopo la  laurea  e  attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a  un  massimo
di punti 2/30; 
      c) laurea specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso: 
        1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30; 
        2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105:  punti
0,5/30; 
      d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino  a  un  massimo  di
punti 1/30; 
      e) corsi post-laurea di formazione di durata annuale:  fino  ad
un massimo di punti 2/30; 
      f)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso di cui all'art. 4 del  D.P.R.  26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni: punti 2/30.