Art. 19 Tirocinio 1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra' con le modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), salvo che per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito, durante la terza settimana di frequenza del tirocinio i concorrenti dovranno confermare o modificare, con apposita dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'Accademia Militare inviare detti concorrenti all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (cm 4×5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro i trenta giorni antecedenti alla data di inizio del tirocinio - dalle strutture preposte (scheda o libretto sanitario). I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio: a) in qualita' di Militari di Truppa - per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero in qualita' di Allievi Carabinieri - per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 9. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle Appendici al bando dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della competente commissione, della prescritta idoneita' psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale. 13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.