Art. 14 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.