Art. 22 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al  corso
di  formazione  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 8.