IL CAPO DEL CORPO 
                        FORESTALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere  iniziali  delle
Forze di polizia", e successive modificazioni, tra le quali quelle da
ultimo apportate con il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Vista  la  legge  1°  aprile   1981,   n.   121,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 16, concernente, tra l'altro,
l'inserimento del  Corpo  forestale  dello  Stato  tra  le  Forze  di
polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare  l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte  per  l'accesso  ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata  illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del  Presidente
della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento
dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui  devono  essere  in
possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo  forestale  dello  Stato
che espletano funzioni di polizia ed  i  candidati  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato  che
espleta funzioni  di  polizia,  nonche'  l'art.  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,  n.  411,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 4 marzo 1991, n. 138,  che  ha  stabilito,  ai  sensi  della
citata legge n. 149/90, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai
corsi per la nomina ad allievo  guardia  e  ad  ufficiale  del  Corpo
forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art.  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta'; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento  sul
limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
il Corpo forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155; 
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, recante il codice delle pari opportunita' tra  uomo  e
donna; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro  della  difesa  16
aprile 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268,  comma  1,  n.
1029, del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  state
emanate le "disposizioni applicabili alle procedure di selezione  per
la  nomina  di  allievi  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
riservate ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale lo  Stato  maggiore
della difesa,  I  Reparto  personale,  Ufficio  reclutamento,  stato,
avanzamento,  ha  evidenziato  l'abrogazione,  ai  sensi  del  citato
decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, dei concorsi  delle  Forze
di polizia per reclutamenti nelle Forze armate di VFP4,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016, ed ha altresi' comunicato l'impossibilita',  per
l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse
per l'immissione di personale VFP4 nei ranghi delle Forze armate; 
    Visto il ruolo degli agenti ed  assistenti  del  Corpo  forestale
dello Stato, preso atto dei posti gia' disponibili; 
    Valutate  le  attuali  complessive   disponibilita'   finanziarie
derivanti dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013  e
8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle
cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'art.
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  dell'art.
1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art.  1,
comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Considerato, nell'ambito delle predette  disponibilita',  che  le
risorse residue dopo aver utilizzato  o  accantonato  quelle  per  le
prioritarie necessita' degli altri ruoli del  Corpo  forestale  dello
Stato consentono, al termine della  relativa  procedura  concorsuale,
l'immissione diretta di n. 393 unita' nel ruolo iniziale degli agenti
ed assistenti; 
    Considerato che le sopra citate immissioni in ruolo dei vincitori
restano comunque subordinate alle autorizzazioni e alle  risorse  che
risulteranno effettivamente disponibili, al termine  della  procedura
concorsuale; 
    Visto il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato  del  5
ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda
e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina; 
    Viste le note 4 novembre 2014, n. 85968 e 10  dicembre  2014,  n.
69812,  rispettivamente  dell'Igop  e  della  Funzione  pubblica   di
rimodulazione   delle   autorizzazioni   ad   assumere   nonche'   di
autorizzazione a bandire; 
    Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante  proroga
di termini previsti da disposizioni legislative; 
    Ritenuto di bandire un concorso, per  titoli  ed  esami,  per  la
nomina di n. 393 allievi agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del  decreto  legislativo
15  marzo  2010,  n.  66,  da  ammettere  direttamente  al  corso  di
formazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Posti a concorso riservato 
                     e destinatari della riserva 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
nomina di trecentonovantatre (393) allievi agenti del Corpo forestale
dello Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio  o  in
congedo, da ammettere  direttamente  alla  frequenza  del  prescritto
corso di formazione. In particolare possono partecipare  al  concorso
esclusivamente: 
      a)  i  giovani  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione hanno  gia'  completato
almeno una volta come volontari la ferma prefissata di un anno, siano
essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in servizio presso le Forze
armate; 
      b) i giovani che alla data medesima stiano  prestando  servizio
in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno da  almeno  6
mesi, restando, in tal caso,  l'ammissione  al  corso  di  formazione
comunque subordinata al completamento della ferma. 
    2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere aumentato, a
discrezione  dell'Amministrazione,  qualora  le  autorizzazioni  alle
assunzioni  rilasciate  prima   dell'avvio   del   corso   consentano
un'ulteriore copertura delle vacanze esistenti nel ruolo degli agenti
ed assistenti. 
    3. Non puo',  pena  l'esclusione,  partecipare  al  concorso,  in
quanto non rientra nella categoria di cui al comma 1  alla  quale  il
medesimo e' riservato, colui che abbia svolto  servizio  nelle  Forze
Armate esclusivamente come volontario in  ferma  breve  (VFB)  ovvero
volontario in ferma annuale (VFA). 
    4. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio  del
Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale: 
      Friuli: 2; 
      Veneto: 18; 
      Lombardia: 79; 
      Piemonte: 53; 
      Liguria: 30; 
      Emilia Romagna: 77; 
      Toscana: 22; 
      Puglia: 55; 
      Basilicata: 24; 
      Calabria: 33. 
    5. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato  il  numero
dei  posti  da  coprire  con  assunzioni  di  idonei  presenti  nella
graduatoria finale del concorso bandito con il presente  decreto,  la
distribuzione territoriale degli ulteriori  posti  sara'  effettuata,
nel rispetto  della  pianta  organica,  tenendo  conto  degli  ambiti
regionali con maggior carenza di personale del ruolo degli agenti  ed
assistenti e di personale in genere. 
    6. Qualora, per qualsiasi motivo,  prima  dell'assegnazione  alla
sede di servizio, il numero di  posti  previsti  dalla  distribuzione
territoriale di cui al  comma  4  per  il  singolo  ambito  regionale
divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso  in
base  alla  pianta  organica,  l'Amministrazione,  per   l'eccedenza,
individuera'  negli  altri  ambiti  i  posti  da  coprire,  in  piena
discrezionalita', comunque nel rispetto della pianta organica. 
    7. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato e prendono servizio presso la sede assegnata. 
    8. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per  il  concorso  successivo;  qualora,  invece,  sia  inferiore  al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti  eventualmente  non
coperti possono  essere  banditi  concorsi  ai  quali  partecipano  i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    9.   Le   assunzioni   saranno   disposte   in   subordine   alle
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  della  normativa  vigente   in
materia, comunque nei limiti di disponibilita' numerica e finanziaria
operanti al termine della procedura concorsuale. Resta impregiudicata
la facolta' del capo del Corpo forestale dello Stato  di  revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la  prova  e
gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero  dei
posti  a  concorso,  di   sospendere,   differire   o   contingentare
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che  impediscano
o limitino le assunzioni. Di  quanto  sopra  si  provvedera'  a  dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed esami".