Art. 10 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente, ammissione al corso di formazione o alla ferma prefissata quadriennale 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 8, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta d'esame (max 30) con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli (max 5). A parita' di punteggio rileva la preferenza derivante dal possesso, documentato ai sensi dell'art. 8, di titoli preferenziali e, in mancanza di tali titoli o comunque in caso di ulteriore parita', precede in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 2. L'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori di cui al comma 1 sono disposte con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Tale decreto e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La pubblicazione non riapre i termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'art. 8 che restano decorrenti dalla comunicazione all'interessato della motivazione e della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita', di regola contestuale al completamento degli accertamenti. La graduatoria finale del concorso e', altresi', consultabile sul sito internet www.corpoforestale.it. 3. L'inserimento nella graduatoria finale del concorso, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 11 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento, dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 1 e del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'art. 2. Prima dell'inizio del corso, il Corpo forestale dello Stato si riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata ai sensi dell'art. 8; nei confronti di coloro che non risultino piu' idonei e' dichiarata la decadenza dal diritto alla nomina ad allievo o, se gia' disposta, la relativa revoca. 4. I candidati che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con conseguente possibilita' di convocazione di altri candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.