Art. 10 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei  vincitori,
  nomina ad allievo agente, ammissione al corso di formazione o  alla
  ferma prefissata quadriennale 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la
graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati  giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale  di
cui all'art. 8, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo
dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova  scritta  d'esame
(max 30) con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli  (max
5). A  parita'  di  punteggio  rileva  la  preferenza  derivante  dal
possesso, documentato ai sensi dell'art. 8, di  titoli  preferenziali
e, in mancanza di  tali  titoli  o  comunque  in  caso  di  ulteriore
parita', precede in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  I
candidati inseriti nella graduatoria  finale  del  concorso,  secondo
l'ordine della stessa  e  fino  alla  copertura  dei  posti  messi  a
concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 
    2.  L'approvazione  della  graduatoria  e  la  dichiarazione  dei
vincitori di cui al comma 1 sono disposte con decreto  del  capo  del
Corpo forestale dello Stato. Tale decreto e'  inviato  all'Organo  di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del  Corpo  forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  IV
serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso ha valore di notifica  a
tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione decorre  il  termine,
rispettivamente di giorni 60 e  120,  per  eventuali  impugnative  al
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero  al  Presidente  della  Repubblica,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
n.  1199.  La  pubblicazione  non  riapre  i  termini  per  eventuali
impugnative connesse a giudizi  di  non  idoneita'  conseguenti  agli
accertamenti  di  cui  all'art.  8  che  restano   decorrenti   dalla
comunicazione all'interessato della motivazione e della norma su  cui
risulta fondato il giudizio di non idoneita', di  regola  contestuale
al  completamento  degli  accertamenti.  La  graduatoria  finale  del
concorso   e',   altresi',    consultabile    sul    sito    internet
www.corpoforestale.it. 
    3.  L'inserimento  nella  graduatoria  finale  del  concorso,  la
dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo  agente
e l'ammissione al corso sono, in ogni caso,  da  intendersi  disposti
con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art.
11  e,  comunque,  al  non  disconoscimento,  in  qualsiasi  momento,
dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 1 e del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso  di  cui  all'art.  2.  Prima
dell'inizio del corso, il Corpo forestale dello Stato si  riserva  la
facolta' di accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica
gia' accertata ai sensi dell'art. 8; nei confronti di coloro che  non
risultino piu' idonei e' dichiarata la  decadenza  dal  diritto  alla
nomina ad allievo o, se gia' disposta, la relativa revoca. 
    4. I candidati che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina,  con  conseguente  possibilita'  di  convocazione  di   altri
candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.