Art. 11 Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio, saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sotto elencati requisiti: a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) la non esclusione dall'elettorato politico attivo; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. 2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e non erano esclusi dall'elettorato politico attivo anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato provvedono ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, altresi', in qualunque momento, la decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito, implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato.