Art. 12 
 
 
               Corso di formazione e nomina ad agente 
 
 
    1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e'  volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso  sono
fissati, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 201, con decreto del capo del Corpo  forestale  dello
Stato. 
    2. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello  Stato  compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il trattamento  economico  previsto  per  gli  allievi  agenti  della
Polizia di Stato. 
    3. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso  sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato. 
    4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi  di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate  all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 
    5. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti  devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con  decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che  non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso  con  cessazione  di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.