Art. 13 
 
 
                 Assegnazione alla sede di servizio 
 
 
    1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina ad  agente,
e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dal  personale
da  assegnare,  compatibilmente  con  le  prioritarie   esigenze   di
servizio. 
    2. Le sedi di servizio cui assegnare gli agenti sono  individuate
con decreto del capo del Corpo prima della fine del  corso.  Le  sedi
sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1. 
    3. Per i vincitori  titolari  di  diritto  a  scegliere,  in  via
provvisoria, la sede di servizio in base alla legge 104/92, si  tiene
conto di tale diritto, senza pregiudicare i diritti di chi precede in
graduatoria, nell'ambito dei posti della pianta organica  disponibili
negli ambiti territoriali di cui all'art. 1; i vincitori del concorso
non possono far valere aspettative di assegnazione ad ambiti  diversi
da quelli esplicitamente ed esclusivamente considerati  dal  presente
bando.