Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso, ai soggetti destinatari della riserva di cui all'art. 1 e' altresi' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) non aver gia' presentato, nello stesso anno, domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre quattro Forze di polizia ad ordinamento civile o militare (Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Penitenziaria). Tale requisito non e' richiesto ai volontari in ferma prefissata in congedo; b) eta' non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Pertanto, non sono ammessi coloro che hanno gia' compiuto il trentesimo anno alla data di scadenza del bando mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo compleanno e' proprio nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda o in un giorno successivo; c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; d) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente; e) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente; f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; h) non essere sottoposto a misura di prevenzione; i) non essere destinatario di provvedimento di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una Forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione o da pubblici uffici, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato; l) cittadinanza italiana; m) non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 2. Per le idoneita' di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, la normativa vigente, in relazione ad assunzioni nella carriera del personale non direttivo e non dirigente con funzioni di polizia, e' attualmente quella di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e, per la statura, quella di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411. In particolare si evidenzia che per l'idoneita' psico-fisica sono attualmente richiesti i seguenti requisiti: a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132; b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); e) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3. Devono altresi', ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali, quello dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale e quello dell'assenza nell'anno in corso di domande di partecipazione a concorsi di un'altra Forza di polizia ed in ogni caso a verificare la veridicita' delle dichiarazioni del candidato in merito al possesso degli altri requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e in merito all'appartenenza alla categoria alla quale il medesimo e' riservato.