Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al  concorso,  ai  soggetti  destinatari
della riserva di cui all'art. 1 e' altresi' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti: 
      a) non aver gia' presentato,  nello  stesso  anno,  domanda  di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre quattro Forze di polizia ad ordinamento civile o militare
(Polizia  di  Stato,  Carabinieri,  Finanza  e  Penitenziaria).  Tale
requisito non e'  richiesto  ai  volontari  in  ferma  prefissata  in
congedo; 
      b)  eta'  non  superiore  a  trenta  anni,  con  esclusione  di
qualsiasi elevazione. Pertanto, non sono  ammessi  coloro  che  hanno
gia' compiuto il trentesimo anno alla  data  di  scadenza  del  bando
mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo  compleanno  e'  proprio
nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della  domanda  o
in un giorno successivo; 
      c) titolo di studio: diploma  di  scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
      d) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente; 
      e) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente; 
      f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo; 
      g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione  ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi  dell'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 35, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      h) non essere sottoposto a misura di prevenzione; 
      i) non essere  destinatario  di  provvedimento  di  espulsione,
destituzione, licenziamento o dispensa per persistente  insufficiente
rendimento da una Forza armata o  di  polizia  o  da  altra  pubblica
amministrazione o da pubblici  uffici,  ovvero  di  decadenza  da  un
impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o  viziati  da  invalidita'  non  sanabile,  o  di  qualsiasi   altro
provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato; 
      l) cittadinanza italiana; 
      m) non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 
    2. Per le idoneita' di cui alle lettere d) ed e) del comma 1,  la
normativa vigente, in relazione  ad  assunzioni  nella  carriera  del
personale non direttivo e non dirigente con funzioni di  polizia,  e'
attualmente quella di cui agli articoli da 1  a  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27  febbraio  1991,  n.  132  e,  per  la
statura, quella di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,  n.  411.  In  particolare  si
evidenzia che per l'idoneita' psico-fisica sono attualmente richiesti
i seguenti requisiti: 
      a)  sana  e  robusta  costituzione  fisica,   non   considerata
sussistente in presenza delle  imperfezioni  ed  infermita'  elencate
all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132; 
      b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per  le
donne; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus naturale non inferiore a  12/10  complessivi  quale  somma  del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; 
      d)  funzione  uditiva  senza  ausilio  di  protesi  con  soglia
audiometrica  media  sulle  frequenze  500,  1000,  2000,  4000   hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30  decibel
all'orecchio che sente di meno e  a  15  decibel  all'altro  (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%); 
      e)  apparato  dentario   tale   da   assicurare   la   funzione
masticatoria e, comunque, debbono essere  presenti:  i  dodici  denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'
di sei elementi sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due  coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    3. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'art.  3.  Devono  altresi',  ad
eccezione di quelli di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  essere
conservati sino alla data  di  decorrenza  della  nomina  ad  allievo
agente. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualita'  morali,  quello   dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale e quello dell'assenza nell'anno in corso
di domande di partecipazione a concorsi di un'altra Forza di  polizia
ed in ogni caso a verificare la veridicita' delle  dichiarazioni  del
candidato in merito al possesso degli altri requisiti prescritti  per
la partecipazione al  concorso  e  in  merito  all'appartenenza  alla
categoria alla quale il medesimo e' riservato.