Art. 5 
 
 
                       Esclusioni dal concorso 
                in relazione agli articoli precedenti 
 
 
    1. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di partecipazione, valutare e verificare se appartiene alla categoria
alla quale e' riservato il concorso, se possiede tutti i requisiti di
partecipazione elencati nel bando  di  concorso,  se  il  termine  di
presentazione  non  e'  ancora  scaduto  e   se   le   modalita'   di
presentazione della propria domanda ed il  relativo  contenuto  siano
conformi alle prescrizioni del bando. L'Amministrazione  completa  le
verifiche solo in riferimento ai candidati che superano  la  prova  e
gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione  dalla  prova  e
dagli   accertamenti   di   idoneita'   non   costituisce,   percio',
riconoscimento  dell'appartenenza  alla  categoria  alla   quale   e'
riservato il concorso  di  cui  all'art.  1,  ne'  del  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ne'  sana  l'eventuale
tardivita'  o  invalidita'  della  domanda   di   partecipazione   in
riferimento a quanto previsto agli articoli 3 e 4. 
    2.  L'ammissione  ad  una  qualsiasi  fase  concorsuale,  nonche'
l'inserimento  nella   graduatoria   finale   del   concorso   ed   i
provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso,  di  nomina
diretta ad allievo agente del Corpo forestale  dello  Stato  sono  da
intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente  all'assenza
di riscontro, in qualsiasi  momento  possibile,  di  uno  dei  motivi
elencati al comma 3. 
    3. Per i seguenti motivi l'esclusione dal concorso puo'  avvenire
in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del  capo  del  Corpo
forestale dello Stato: 
      non appartenenza alla  categoria  alla  quale  il  concorso  e'
riservato ai sensi dell'art. 1; 
      difetto anche di uno solo dei requisiti  di  partecipazione  di
cui all'art. 2; 
      mancata osservanza del termine di presentazione  della  domanda
di cui al comma 1 dell'art. 3; 
      non rispetto  delle  altre  modalita'  di  presentazione  della
domanda  previste  all'art.  3,  compresa  la   non   sottoscrizione,
contemplata al comma 4, della stampa della domanda inviata on line in
occasione della prova o degli accertamenti di idoneita'  psico-fisica
ed attitudinale o la non sottoscrizione della domanda da  spedire  in
forma cartacea nella sola ipotesi di cui al successivo comma 5; 
      qualsiasi   altra   invalidita'   della    domanda    derivante
dall'effettivo contenuto rispetto a quello richiesto all'art. 4; 
      elementi della domanda di partecipazione che, esplicitamente  o
implicitamente, costituiscono dichiarazione o evidenziazione  di  non
appartenenza alla predetta categoria o di difetto di anche  uno  solo
dei predetti requisiti di partecipazione. 
    4. Per gli stessi motivi di cui al comma 3, con decreto del  capo
del Corpo forestale dello Stato puo' essere  disposto  l'annullamento
dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso e degli  altri
provvedimenti di cui al comma  2,  con  conseguente  decadenza  dalle
qualifiche e dai benefici acquisiti.