Art. 5 Esclusioni dal concorso in relazione agli articoli precedenti 1. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se appartiene alla categoria alla quale e' riservato il concorso, se possiede tutti i requisiti di partecipazione elencati nel bando di concorso, se il termine di presentazione non e' ancora scaduto e se le modalita' di presentazione della propria domanda ed il relativo contenuto siano conformi alle prescrizioni del bando. L'Amministrazione completa le verifiche solo in riferimento ai candidati che superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non costituisce, percio', riconoscimento dell'appartenenza alla categoria alla quale e' riservato il concorso di cui all'art. 1, ne' del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ne' sana l'eventuale tardivita' o invalidita' della domanda di partecipazione in riferimento a quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. L'ammissione ad una qualsiasi fase concorsuale, nonche' l'inserimento nella graduatoria finale del concorso ed i provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso, di nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sono da intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente all'assenza di riscontro, in qualsiasi momento possibile, di uno dei motivi elencati al comma 3. 3. Per i seguenti motivi l'esclusione dal concorso puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato: non appartenenza alla categoria alla quale il concorso e' riservato ai sensi dell'art. 1; difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2; mancata osservanza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 3; non rispetto delle altre modalita' di presentazione della domanda previste all'art. 3, compresa la non sottoscrizione, contemplata al comma 4, della stampa della domanda inviata on line in occasione della prova o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale o la non sottoscrizione della domanda da spedire in forma cartacea nella sola ipotesi di cui al successivo comma 5; qualsiasi altra invalidita' della domanda derivante dall'effettivo contenuto rispetto a quello richiesto all'art. 4; elementi della domanda di partecipazione che, esplicitamente o implicitamente, costituiscono dichiarazione o evidenziazione di non appartenenza alla predetta categoria o di difetto di anche uno solo dei predetti requisiti di partecipazione. 4. Per gli stessi motivi di cui al comma 3, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato puo' essere disposto l'annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso e degli altri provvedimenti di cui al comma 2, con conseguente decadenza dalle qualifiche e dai benefici acquisiti.