Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,  n.
58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo
i punteggi secondo i seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di  parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  Generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda
prevista dal presente bando. 
      Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                    Il Segretario generale: Bonaretti