Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2013/2014, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente  la
potesta' di genitori o dal tutore -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
    specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato  il
decreto di riconoscimento di vittima; 
    attestazione, per lo studente,  della  qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
    indicazione del corso di studi frequentato, del numero  di  esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il  quale  viene  inoltrata  domanda  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
    indicazione della qualita' di riservatario, in  quanto  disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
    dichiarazione  con  cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183  e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a  norma
dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  -  resa  su  modello  conforme
all'allegato al bando, attestante il reddito  complessivo  netto  del
nucleo  familiare  risultante   dalle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. In alternativa dichiarare il reddito  ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente).