Art. 4 
 
 
    1. La commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
    b) per il  reddito  da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
    c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e  b)  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni,
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda prevista dal presente bando. 
      Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                    Il Segretario generale: Bonaretti