Art. 15 
 
 
                          Richiesta titoli 
 
 
    I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d'esame  di  cui
all'articolo   17   del   presente   bando    dovranno    consegnare,
inderogabilmente, il giorno precedente la prima prova scritta d'esame
la documentazione inerente l'eventuale possesso  dei  titoli  di  cui
all'articolo 6. 
    La valutazione dei titoli di  cui  al  presente  articolo  verra'
effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che  saranno  ammessi   a
sostenere la prova orale. 
    Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo  6  del  presente
bando,  la  commissione  esaminatrice,  nella   riunione   precedente
l'inizio  della  correzione  degli  elaborati,  determina  i   titoli
valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione
dei relativi punteggi. 
    Le somme dei punti assegnati per  ciascuna  categoria  di  titoli
sono divise per il numero dei votanti ed i  relativi  quozienti  sono
sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce  il  punteggio
di merito attribuito dalla commissione stessa.