Art. 15 Richiesta titoli I candidati ammessi a sostenere le prove scritte d'esame di cui all'articolo 17 del presente bando dovranno consegnare, inderogabilmente, il giorno precedente la prima prova scritta d'esame la documentazione inerente l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 6. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra' effettuata nei confronti dei candidati che saranno ammessi a sostenere la prova orale. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 6 del presente bando, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.