Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche' degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; e) titolo di studio: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: 1) laurea magistrale conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2014: - classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); - classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); - classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); - classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77); - classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); 2) oppure, laurea specialistica conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea di seguito indicate: - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S); - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); - classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S); 3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. Al riguardo, il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta dell'Amministrazione dovra' fornire il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe e' equiparato il proprio titolo di studio; 4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative; f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.