Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per la partecipazione al concorso e' richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
      d) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.  Ai  sensi  del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a  limiti
di eta' la partecipazione al concorso  degli  appartenenti  ai  ruoli
degli agenti ed assistenti e  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando, nonche'
degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi  restando  gli  altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; 
      e) titolo di studio: ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide  le  seguenti
classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico: 
        1) laurea magistrale conseguita presso una Universita'  della
Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione  universitario
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  laurea,
previste dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2014: 
        - classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); 
        - classe delle lauree magistrali in scienze  delle  pubbliche
amministrazioni (LM-63); 
        - classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia
(LM-56); 
        -    classe    delle    lauree    magistrali    in    scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        - classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica
(LM-62); 
        2)  oppure,  laurea  specialistica  conseguita   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione  universitario  equiparato,  appartenente  ad  una   delle
seguenti classi di laurea di seguito indicate: 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in   giurisprudenza
(22/S); 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienze   delle
pubbliche amministrazioni (71/S); 
        - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
(64/S); 
        - classe delle lauree specialistiche  in  teoria  e  tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); 
        -   classe   delle   lauree   specialistiche    in    scienze
economico-aziendali (84/S); 
        -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienza   della
politica (70/S); 
        3)  oppure,  diploma  di   laurea   conseguito   presso   una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e  delle  sue
disposizioni attuative, equiparato ad  una  delle  classi  di  laurea
specialistiche o magistrali di cui ai  punti  1)  e  2)  dal  decreto
interministeriale del Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009.  Al  riguardo,  il
candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato  secondo  il
vecchio ordinamento che  trovi  corrispondenza  con  piu'  classi  di
lauree specialistiche  o  magistrali,  ad  una  successiva  richiesta
dell'Amministrazione dovra'  fornire  il  certificato  con  il  quale
l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea  attesti  a  quale
classe e' equiparato il proprio titolo di studio; 
        4) sono fatti salvi, ai  sensi  del  suindicato  articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di
laurea in giurisprudenza  e  in  scienze  politiche  o  equipollenti,
conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o  presso
un  Istituto  di  istruzione  universitaria  equiparata,   rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127
e delle sue disposizioni attuative; 
        f) avere l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale  30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale  somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto; 
        5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. 
    I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di
cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.