Art. 13 Assunzione in servizio L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni, alla ricognizione annuale di cui all'art. 6, co. 1 terzo e quarto periodo del d.lgs. 165/2001 e nel rispetto delle esigenze organizzative e operative dell'amministrazione e per i numeri di posti residuati all'esito della procedura di preventiva mobilita' ex art. 30, comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. 165/2001, attualmente in corso. Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare il loro ordine di opzione relativamente ai posti disponibili presso tutte le possibili amministrazioni di assegnazione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. Roma, 6 marzo 2015 p. il Dipartimento per la Funzione Pubblica Cons. Pia Marconi p. il Ministero dell'economia dott.ssa Ines Russo p. il Ministero dell'interno Prefetto Angelo Di Caprio