Art. 13 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    L'assunzione dei  vincitori  avviene  compatibilmente  ai  limiti
imposti dalle vigenti disposizioni di legge  in  materia  di  vincoli
finanziari e regime delle assunzioni, alla  ricognizione  annuale  di
cui all'art. 6, co. 1 terzo e quarto periodo del  d.lgs.  165/2001  e
nel   rispetto   delle    esigenze    organizzative    e    operative
dell'amministrazione e per i  numeri  di  posti  residuati  all'esito
della procedura di preventiva mobilita' ex art. 30,  comma  2-bis,  e
34-bis del d.lgs. 165/2001, attualmente in corso. 
    Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare il loro ordine  di
opzione relativamente ai posti disponibili presso tutte le  possibili
amministrazioni di assegnazione. 
    In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori,  o  di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi  idonei
in ordine di graduatoria. 
    Il rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia pensionistica. 
 
      Roma, 6 marzo 2015 
 
             p. il Dipartimento per la Funzione Pubblica 
                          Cons. Pia Marconi 
 
 
                    p. il Ministero dell'economia 
                         dott.ssa Ines Russo 
 
 
                    p. il Ministero dell'interno 
                      Prefetto Angelo Di Caprio