Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  ai  concorsi  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti, che  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  dei  termini  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, nonche' al momento dell'assegnazione dei vincitori: 
      essere cittadini italiani o di altro Stato  membro  dell'Unione
europea e loro familiari non aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che  siano  titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o  che
siano titolari dello status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione sussidiaria; 
      eta' non inferiore a diciotto anni; 
      non essere stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una amministrazione  pubblica  oppure  interdetti
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
      esercizio dei diritti civili e politici; 
      idoneita' fisica all'impiego; 
      posizione regolare nei confronti del servizio di leva. 
    A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso
il Ministero dell'interno o la Presidenza del Consiglio dei  ministri
sara' richiesto di attestare il pieno godimento di buona  condotta  e
pieno esercizio dei diritti civili e politici, nonche'  di  possedere
la cittadinanza italiana. 
    I titoli di studio necessari per  partecipare  ai  concorsi,  con
riferimento al singolo  procedimento  concorsuale,  sono  di  seguito
indicati e attengono esclusivamente alle Lauree Specialistiche (LS) o
Lauree Magistrali (LM) o Diplomi di Laurea (DL) vecchio  ordinamento,
conseguite con votazione non inferiore a 105/110  o  equivalente,  se
espresso in centesimi o altra  scala,  escludendo  quindi  le  lauree
triennali (L), cosiddette "lauree brevi" : 
 
                           Codice AG8/FSE 
 
    Giurisprudenza: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:
22/S, LMG/01; 
    Scienze  Politiche:  DL   vecchio   ordinamento;   classi   nuovi
ordinamenti: 70/S, LM-62; 
    Economia  e  Commercio:  DL  vecchio  ordinamento;  classi  nuovi
ordinamenti: 64/S, LM-56; 
    Scienze economico-aziendali: DL vecchio ordinamento; classi nuovi
ordinamenti: 84/S, LM-77; 
    Finanza: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti:  19/S,
LM-16; 
    Ingegneria  gestionale:  DL  vecchio  ordinamento;  classi  nuovi
ordinamenti: 34/S, LM-31; 
    Scienze delle Pubblica Amministrazione: DL  vecchio  ordinamento;
classi nuovi ordinamenti: 71/S, LM-63; 
    Studi Europei: DL vecchio ordinamento; classi nuovi  ordinamenti:
99/S, LM-90; 
 
                           Codice TC8/FSE 
 
    Ingegneria civile e/o edile: DL vecchio ordinamento; classi nuovi
ordinamenti 28/S, LM-23; 
    Ingegneria  per  l'ambiente   e   il   territorio:   DL   vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 38/S, LM-35; 
    Ingegneria  gestionale:  DL  vecchio  ordinamento;  classi  nuovi
ordinamenti: 34/S, LM-31; 
    Architettura: DL vecchio ordinamento; classi  nuovi  ordinamenti:
3/S, 4/S, LM-3, LM-4; 
    Urbanistica: DL vecchio ordinamento;  classi  nuovi  ordinamenti:
54/S, LM-48; 
    Conservazione dei Beni Architettonici e  Ambientali:  DL  vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 10/S, LM-10; 
    Conservazione  e  Restauro  dei  Beni   Culturali:   DL   vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 12/S, LM-11; 
    Ingegneria dei Sistemi Edilizi: DL  vecchio  ordinamento;  classi
nuovi ordinamenti: LM-24; 
    Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio:  DL  vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 82/S, LM-75; 
 
                           Codice SI8/FSE 
 
    Informatica: DL vecchio ordinamento;  classi  nuovi  ordinamenti:
23/S, LM-18; 
    Ingegneria informatica:  DL  vecchio  ordinamento;  classi  nuovi
ordinamenti: 35/S, LM-32; 
    Statistica: DL vecchio  ordinamento;  classi  nuovi  ordinamenti:
48/S, 92/S, LM-82; 
    Ingegneria Elettronica:  DL  vecchio  ordinamento;  classi  nuovi
ordinamenti: 32/S, LM-29; 
    Scienze  Statistiche,  Attuariali  e  Finanziarie:   DL   vecchio
ordinamento; classi nuovi ordinamenti: LM-38. 
    Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro
titolo  di  studio  equipollente  ex  lege  in  base  all'ordinamento
previgente rispetto al dm 509/99, nonche' in base al dm 9 luglio 2009
ed, eventualmente, a specifici provvedimenti normativi che sara' cura
del candidato indicare in domanda. 
    I candidati  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra  indicati  nei
modi previsti dalla legge o sia stato  riconosciuto  equivalente  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Nel caso  in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato
riconosciuto   equivalente,   il    candidato    dovra'    dimostrare
l'equivalenza stessa mediante la presentazione del provvedimento  che
la riconosce all'atto della domanda che inviera' al FORMEZ PA a mezzo
posta elettronica certificata - concorsi@pec.formez.it  entro  e  non
oltre lo stesso termine previsto per la presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso. Nel  caso  in  cui  l'equivalenza  del
titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato  sara'
ammesso con riserva alle prove di concorso, purche' sia  attivata  la
procedura per l'emanazione del decreto di  cui  al  citato  art.  38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  In  questo
caso,  il  candidato  dovra'  dimostrare  l'avvio   della   procedura
inviandone  prova   a   mezzo   posta   elettronica   certificata   -
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre lo stesso  termine  previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    Resta   ferma    la    facolta'    della    citata    Commissione
Interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento,  anche  successivamente
all'espletamento delle  prove  selettive,  cui  i  candidati  vengono
ammessi con riserva,  l'esclusione  dal  concorso,  per  difetto  dei
prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione
della documentazione prevista.