Art. 5 Commissioni esaminatrici La Commissione Interministeriale RIPAM, sulla base dei criteri previsti dal d.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, procedera' con successivi provvedimenti alla nomina di 3 (tre) Commissioni esaminatrici che saranno competenti per la valutazione dei titoli e l'espletamento alla fase selettiva orale di cui al successivo art. 8.