Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    La Commissione Interministeriale RIPAM, sulla  base  dei  criteri
previsti dal d.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni,
procedera' con  successivi  provvedimenti  alla  nomina  di  3  (tre)
Commissioni esaminatrici che saranno competenti  per  la  valutazione
dei titoli e l'espletamento alla  fase  selettiva  orale  di  cui  al
successivo art. 8.