Art. 9 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    I titoli valutabili  ai  fini  della  stesura  della  graduatoria
finale di merito non potranno superare il valore massimo  complessivo
di punti 15 ripartiti tra titoli di servizio (max 10  punti),  titoli
di studio (max 5 punti). 
    La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla  data
di scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  presente  bando,  e'  effettuata  dopo  le  prove
preselettive  e  prima  dell'attribuzione  dei  punteggi  alle  prove
scritte,  dalla  Commissione  esaminatrice  che,  sulla  base   della
suddetta documentazione inoltrata all'indirizzo di posta  elettronica
certificata di cui all'ultimo comma dell'  art.  6,  verifichera'  la
corretta  attribuzione  dei  punteggi   che   i   candidati   avranno
autocertificato on-line, secondo i seguenti criteri di calcolo: 
    1) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti. 
    Verra' attribuito  un  punteggio  per  ogni  anno  di  esperienza
professionale maturata alla data  di  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione della domanda  di  partecipazione  al  presente  bando,
secondo le seguenti modalita': 
      n.  1,00  punto  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata  in  attivita'  lavorative  specificamente   riferite   alla
programmazione e gestione di interventi finanziati nell'ambito  delle
politiche  di  coesione,  con  incarico  di  responsabilita'  e/o  di
coordinamento di gruppo di lavoro, che  fanno  capo,  direttamente  o
indirettamente, alle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
      n.  0,50  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata  in  attivita'  lavorative  specificamente   riferite   alla
programmazione e gestione di interventi finanziati nell'ambito  delle
politiche di coesione, che fanno capo, direttamente o indirettamente,
alle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      n. 0,20 punti, e fino ad un massimo di  punti  1,00,  per  ogni
anno di esperienza professionale, attinente ed equiparata al  profilo
concorsuale, svolta alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, 
    Nel  caso  di  periodi  inferiori  all'anno,  il  punteggio,  per
ciascuna delle  suddette  tipologie  di  titoli  di  servizio,  sara'
attributo proporzionalmente (quindi per  dodicesimi)  prendendo  come
mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando
quelle inferiori. 
    Dai periodi di servizio devono essere detratti  quelli  trascorsi
in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal
servizio. 
    2) Titoli di studio, fino ad un massimo di  5  punti,  secondo  i
criteri seguenti: 
      n. 3 punti per il dottorato di ricerca, se attinente il profilo
per il quale si concorre; 
      n. 2 punti per master di secondo livello, oppure al Diploma  di
Specializzazione  -  di  cui  all'art.  3,  comma  2,   del   decreto
ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  oppure   previsti   dagli
ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999,  se
attinente il profilo professionale per il quale si concorre; 
      n. 1 punto, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL  esclusa
quindi quella triennale), e/o dottorato di ricerca, master di secondo
livello, diploma di specializzazione di cui all'art. 3, comma 2,  del
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.   509,   e   successive
modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti
allo  stesso  decreto  n.  509/1999,  se  non  attinenti  il  profilo
professionale per il quale si concorre. 
    L'esito e le verifiche effettuate dalle commissioni  esaminatrici
in merito alla corretta attribuzione dei  punteggi  che  i  candidati
avranno autocertificato on line saranno pubblicati dalle  commissioni
entro la data di svolgimento delle prove scritte. 
    I candidati  primi  classificati  per  ciascun  concorso  di  cui
all'art. 1 del presente bando,  in  numero  pari  ai  posti  messi  a
concorso, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni
richiedenti. 
    In caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto  utile
per  l'assegnazione  del  posto,  saranno  osservate  le   preferenze
stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487.