Art. 9 Valutazione dei titoli I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 15 ripartiti tra titoli di servizio (max 10 punti), titoli di studio (max 5 punti). La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, e' effettuata dopo le prove preselettive e prima dell'attribuzione dei punteggi alle prove scritte, dalla Commissione esaminatrice che, sulla base della suddetta documentazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'ultimo comma dell' art. 6, verifichera' la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line, secondo i seguenti criteri di calcolo: 1) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 10 punti. Verra' attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, secondo le seguenti modalita': n. 1,00 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative specificamente riferite alla programmazione e gestione di interventi finanziati nell'ambito delle politiche di coesione, con incarico di responsabilita' e/o di coordinamento di gruppo di lavoro, che fanno capo, direttamente o indirettamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, n. 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative specificamente riferite alla programmazione e gestione di interventi finanziati nell'ambito delle politiche di coesione, che fanno capo, direttamente o indirettamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; n. 0,20 punti, e fino ad un massimo di punti 1,00, per ogni anno di esperienza professionale, attinente ed equiparata al profilo concorsuale, svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sara' attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) prendendo come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. 2) Titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti, secondo i criteri seguenti: n. 3 punti per il dottorato di ricerca, se attinente il profilo per il quale si concorre; n. 2 punti per master di secondo livello, oppure al Diploma di Specializzazione - di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999, se attinente il profilo professionale per il quale si concorre; n. 1 punto, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale), e/o dottorato di ricerca, master di secondo livello, diploma di specializzazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999, se non attinenti il profilo professionale per il quale si concorre. L'esito e le verifiche effettuate dalle commissioni esaminatrici in merito alla corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on line saranno pubblicati dalle commissioni entro la data di svolgimento delle prove scritte. I candidati primi classificati per ciascun concorso di cui all'art. 1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni richiedenti. In caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.