Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    I candidati sono tenuti a rispettare  la  normativa  vigente  che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali. 
    E'  loro  rigorosamente  inibito,  durante  tutto  il  tempo   di
svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come  pure
di comunicare in qualunque modo con estranei. 
    Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n.  1860  e  13
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487,  il  concorrente  che  contravviene
alle prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per
la disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in  tutto  o
in parte lo svolgimento del tema,  sara'  immediatamente  allontanato
dall'aula ed escluso dal concorso. 
    Eguale sanzione sara' applicata nei confronti di  quei  candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti. 
    L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita',  ai  sensi  dell'art.  7  del
d.lgs 5 aprile 2006, n. 160. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  le
prove scritte,  sia  stato  espulso  per  comportamenti  fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non  consentite,  o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni
del concorso, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 5 aprile 2006, n. 160.