Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui  al  precedente  art.  6,  comma  1  che  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al  termine  dell'anno
scolastico, entro cinque giorni  dalla  data  di  espletamento  della
prova di cultura generale dovranno inviare, con  messaggio  di  posta
elettronica  -  al  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola  Navale
Militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),
per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b);
alla     Scuola     Militare     Aeronautica     «Giulio      Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai  genitori  o  al
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o  al  tutore  in
caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione
al termine dell'anno scolastico 2014-2015 alla classe  superiore  per
la quale  concorrono.  Tutti  i  concorrenti  idonei  nelle  prove  e
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di
cui  al  precedente  art.  12,  comma  3  (che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 7 settembre  2015  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati) saranno iscritti,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. I concorrenti (compresi  quelli  che  avranno  riportato  la
«sospensione del giudizio» o che devono superare l'esame integrativo)
che, sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di
merito, non avranno ancora comunicato o conseguito  l'idoneita'  alla
classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi  presso
le Scuole Militari soltanto dopo  aver  conseguito  e  immediatamente
comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza  della
classe  successiva.  In  caso,  invece,  di   esito   negativo   alla
valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi  saranno  esclusi   dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
    1) il liceo classico: i primi  55  (cinquantacinque)  concorrenti
idonei; 
    2) il liceo scientifico: i primi  105  (centocinque)  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per: 
    1) il liceo classico: i primi 15 (quindici) concorrenti idonei; 
    2) il liceo  scientifico:  i  primi  50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per: 
    1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei; 
    2) il  liceo  scientifico:  i  primi  22  (ventidue)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale  -,  e,  a  puro
titolo informativo, nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni
del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.