Art. 17 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
Militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e  per  le  ultime  tre   classi   del   liceo   scientifico,   oltre
all'insegnamento delle materie militari. 
    Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara'
consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno. 
    2. Gli  Allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  Allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
    a)  del  senso  del  dovere,  della   responsabilita'   e   della
disciplina; 
    b) delle doti intellettive; 
    c) dell'attitudine fisica; 
    d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli Allievi della Scuola Navale Militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli Allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.