Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova  orale  vertono
sulle seguenti materie: 
 
                            Prove scritte 
 
    Prima prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi; 
    Seconda prova: Fondamenti di biologia molecolare  e  di  genetica
umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense. 
 
                             Prova orale 
 
    materie delle prove scritte; 
    elementi di diritto pubblico; 
    elementi di diritto penale; 
    norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova.