Art. 6 Commissioni 1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto del settore; c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Tenente, membri; c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato perito selettore, membro; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.