Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), che si avvarra' anche del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (uno o piu' test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 4. I candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo.