Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  a  cura
della commissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),  che  si
avvarra'  anche  del  contributo   tecnico-specialistico   di   altro
personale  (periti  selettori   e   psicologi),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(uno o piu' test e/o questionari,  eventuali  prove  di  performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio  con  la  commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle  mansioni
di  carabiniere  effettivo  ed   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova  stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    4. I candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno 2011
per il reclutamento di allievi carabinieri  effettivi,  riservato  ai
sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa  di  completare
la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione
nell'Arma dei carabinieri, sono  esonerati  dallo  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali di cui al presente articolo.