Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) siano: 
    volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno  9
mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero
in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione  della
prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 
    in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua  italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
    b) godano dei diritti civili e politici; 
    c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera  a),  non
abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data  di  scadenza
del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  indicato
nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi; 
    d) se in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  alla
lettera a), limitatamente  all'accesso  ai  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano  nati  nel  periodo
dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1989,  estremi  compresi.  Il  limite
massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal  25  maggio
1998 al 25 maggio 1987, estremi compresi),  per  coloro  che  abbiano
prestato servizio militare; 
    e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
    f) siano in  possesso  del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
    g) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) abbiano  tenuto  condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
    i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    j) solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  o  in
ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non  abbiano
presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare. 
    2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
    al  possesso  della  idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
    al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
      al non trovarsi in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.