Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) siano: volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno 9 mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2; b) godano dei diritti civili e politici; c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla lettera a), limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1989, estremi compresi. Il limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1987, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare; e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j) solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non abbiano presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. 2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.