Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, preposta: alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli; alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori/madrelingua di cui all'art. 12, comma 2, lettera f); alla formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo) e per quelli madrelingua; un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro; un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu' commissioni.