Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 01 luglio 2015, si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle definitive in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati dovranno: a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma 1, lettere a), b), c) e i) ed al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sara' escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato "G", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.