Art. 13 Prove d'esame 1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei agli accertamenti psico-fisici, i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo « sovrintendenti» ed al ruolo «appuntati e finanzieri» idonei agli accertamenti attitudinali, e gli appartenenti al ruolo «ispettori» partecipanti ai concorsi devono sostenere le seguenti prove: a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta' di essere accompagnato da un proprio pianista; b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani musicali scelti dalla competente sottocommissione; c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di appartenenza nell'organico della banda musicale; d) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani, a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio originale e non dello strumento stesso; e) i concorrenti delle prime parti A devono, inoltre, dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. 2. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 3. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 5. Prima dello svolgimento delle prove d'esame, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun aspirante. 6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto da parte della competente sottocommissione agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame.