Art. 13 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei agli accertamenti
psico-fisici, i militari della Guardia  di  finanza  appartenenti  al
ruolo « sovrintendenti» ed al ruolo «appuntati e  finanzieri»  idonei
agli  accertamenti  attitudinali,  e  gli   appartenenti   al   ruolo
«ispettori» partecipanti ai concorsi  devono  sostenere  le  seguenti
prove: 
      a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo,  di  uno  o  piu'  brani  come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la  facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista; 
      b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o  piu'  brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione; 
      c) prova di cultura, storia dello strumento  per  il  quale  si
concorre e del suo  repertorio,  con  riferimento  alla  famiglia  di
appartenenza nell'organico della banda musicale; 
      d) esecuzione in banda,  con  lo  strumento  per  il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu'  brani,
a scelta della competente  sottocommissione,  tratti  dal  repertorio
originale e non dello strumento stesso; 
      e) i concorrenti delle prime parti A devono, inoltre, dar prova
di essere in grado di attaccare e  spezzare  una  marcia  militare  o
altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. 
    2. Il punteggio complessivo  di  merito  delle  prove  di  esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei  punti  attribuiti
nelle singole prove. 
    3. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non  inferiore
a 35/50 in ciascuna prova ed  un  punto  complessivo  di  merito  non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e'  escluso  dal
concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. Prima dello svolgimento delle  prove  d'esame,  la  competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione  delle  stesse  e  dei  titoli  posseduti  da  ciascun
aspirante. 
    6. Il risultato della valutazione dei  titoli  deve  essere  reso
noto da parte  della  competente  sottocommissione  agli  interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame.