Art. 14 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    attitudinale,     l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 11 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento
delle succitate fasi selettive, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6,  comma  1,  lettere  b),  c),  d),  ed  e),  hanno
facolta' -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente    per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle  n.  18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia,   deve   essere
anticipata, via fax, al  numero  06564912362  (linea  esterna)  o  al
numero 8302362 (linea interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.