Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 14 maggio 2015 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo