Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere copia autenticata  degli
atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma  1),  ai  reparti  detentori  della  documentazione
matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui
all'art. 11, il Centro di Reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4.  I  candidati  convocati  per   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali di cui all'art. 10 devono  presentare  in  tale  sede  i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso, indicato nella  domanda  di  partecipazione,
dei requisiti che conferiscono ai candidati  i  titoli  preferenziali
e/o maggiorativi di  punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  15
nonche' stabiliti  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di Reclutamento. 
    La documentazione presentata oltre i  termini  sopra  indicati  o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione. 
    5. I candidati, risultati idonei ai concorsi, devono presentare o
far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  entro  i
termini stabiliti da detto Reparto, i diplomi in originale ovvero  le
copie  autentiche,  in  conformita'  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati
attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come  da  tabella  «H»  allegata  al
decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  conseguito  in  un
conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con  cui,  qualora  rivestano  lo  status  di
ufficiale di complemento, ufficiale in  ferma  prefissata,  ufficiale
delle forze di completamento, maresciallo  o  sergente,  chiedono  di
rinunciarvi per intraprendere servizio  nella  Banda  musicale  della
Guardia di finanza. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.