Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai reparti detentori della documentazione matricolare. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati convocati per sostenere gli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10 devono presentare in tale sede i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di Reclutamento. La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati o relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e' presa in considerazione. 5. I candidati, risultati idonei ai concorsi, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i termini stabiliti da detto Reparto, i diplomi in originale ovvero le copie autentiche, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti: a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo' essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'; b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 15, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiedono di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza. 7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.