Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da: 1) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, membro; 2) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro; 3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.