Art. 5 Titoli di preferenza 1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o piu' candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 2. Costituiscono titoli di preferenza, le idoneita' conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l'insegnamento del restauro accreditati dalla "Commissione Tecnica (Decreto Interministeriale del 07/02/2011) per le attivita' istruttorie finalizzate all'accreditamento delle Istituzioni formative e per la vigilanza dell'insegnamento del restauro" - (valore del titolo di preferenza: 0,30 decimi). 3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.