Art. 10 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione  (fotocopia  dello  stesso)
nonche'  della  documentazione  richiesta   all'art.   5,   comma   2
(attestazione di avvenuta acquisizione informatica della  domanda)  e
all'art. 6 (estratto della documentazione di servizio)  del  presente
bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce
requisito necessario per la successiva  partecipazione  al  concorso,
nei  giorni  e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ยช serie speciale "Concorsi ed  Esami"  del  27
novembre 2015, ovvero in quella  la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.   Detto   avviso   sara'   disponibile   anche    sul    sito
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp. 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    3. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti di  cui  al
successivo art. 12, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 900 in ordine di  merito.  Sono,  inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  degli
idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12
e 13 risulti inferiore al numero dei posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale.