Art. 11 Modalita' di svolgimento della prova 1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'Aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno. 3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 4. L'esito della prova culturale e' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.