Art. 8 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale,  tutte  le
comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata  ricezione  da  parte  delle   candidate   di   avvisi   di
convocazione, derivanti da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o  altre  cause  non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di  forza
maggiore.