Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
la  graduatoria  degli  idonei  sara'   formata   dalla   commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame,  nella  valutazione  dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
facoltative  di  efficienza  fisica  e  di   lingua   straniera.   La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1 sara' approvata con  decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   Marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore
della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma
saranno dichiarati vincitori - sempreche'  non  saranno  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando
- i concorrenti che, per quanto indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a  puro  titolo
informativo,  nel  sito  www.persomil.difesa.it  e  nel  portale  dei
concorsi on-line.