Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  dal  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli enti previdenziali. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili  del
trattamento dei dati personali: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 6,
comma 2; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 luglio 2015 
 
                                            Gen. D. c. (li) Gerometta