Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a  condizione  che
il dottorando abbia completato il programma delle attivita'  previste
per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite  dal
regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa  a  seguito
del superamento della verifica. 
    L'importo  della  borsa,  da  erogare   in   rate   mensili,   e'
determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a  quella
prevista dal decreto del Ministro 18 giugno  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14  ottobre  2008,  ovvero  pari  ad  €
13.638,47 annui al lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
percipiente. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50
per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se
il dottorando e' autorizzato dal collegio  a  svolgere  attivita'  di
ricerca all'estero. 
    A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando  con  o  senza
borsa e' assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie  esistenti
nel bilancio del Politecnico, un fondo per l'attivita' di ricerca  in
Italia e all'estero adeguato  rispetto  alla  tipologia  di  corso  e
comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se
un dottorando con borsa perde  o  rinuncia  ad  essa,  l'importo  non
utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per i fini di
cui sopra. 
    Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle  altre
forme di sostegno  finanziario  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del
regolamento dei corsi di dottorato  di  ricerca  del  Politecnico  di
Bari, emanato decreto rettorale n. 286 del 1° luglio 2013, negli anni
di corso successivi al primo si applicano i medesimi  principi  posti
per il mantenimento delle borse. 
    I principi di cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  ai
borsisti di  Stati  esteri  o  beneficiari  di  sostegno  finanziario
nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto
previsto dalla specifica regolamentazione. 
    Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita'  di
merito prevale la valutazione della situazione economica  determinata
ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26  luglio
2001. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite (compreso assegno di ricerca),
tranne quelle, concesse da istituzioni nazionali o  straniere,  utili
ad integrare con soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca  del
dottorando   (ad   esclusione   delle   borse   per   attivita'    di
perfezionamento all'estero ex legge n. 398/1989). 
    Si precisa che l'importo di reddito annuo personale stabilito dal
Politecnico di Bari compatibile con la fruizione della borsa e'  pari
ad €  12.000,00  e  che  alla  determinazione  del  predetto  importo
concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonche'  emolumenti  di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei
redditi derivanti da lavoro occasionale. 
    I dottorandi vincitori delle borse di studio finanziate  da  enti
esterni pubblici o privati dovranno attenersi ad eventuali specifiche
previsioni  di  cui  alle  relative  convenzioni   sottoscritte   tra
Politecnico ed enti suddetti.