Art. 10 Borse di studio Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, e' determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, ovvero pari ad € 13.638,47 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio a svolgere attivita' di ricerca all'estero. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando con o senza borsa e' assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Politecnico, un fondo per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se un dottorando con borsa perde o rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per i fini di cui sopra. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 8, comma 3, del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, emanato decreto rettorale n. 286 del 1° luglio 2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (compreso assegno di ricerca), tranne quelle, concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando (ad esclusione delle borse per attivita' di perfezionamento all'estero ex legge n. 398/1989). Si precisa che l'importo di reddito annuo personale stabilito dal Politecnico di Bari compatibile con la fruizione della borsa e' pari ad € 12.000,00 e che alla determinazione del predetto importo concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione dei redditi derivanti da lavoro occasionale. I dottorandi vincitori delle borse di studio finanziate da enti esterni pubblici o privati dovranno attenersi ad eventuali specifiche previsioni di cui alle relative convenzioni sottoscritte tra Politecnico ed enti suddetti.