Art. 3 
 
 
                Requisito specifico per l'ammissione 
 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici alternativi: 
      A) diploma di istruzione  secondaria  di  primo  grado  nonche'
diploma  di  qualifica  professionale  compatibile  con   l'attivita'
lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; 
    ovvero 
      B) diploma di istruzione  secondaria  di  primo  grado  nonche'
attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14  della  legge
n.  845/78  o  titolo  equiparabile  se  rilasciato  ai  sensi  della
normativa  precedente,  compatibile  con  l'attivita'  lavorativa  da
svolgere rispetto ai posti messi a concorso; 
    ovvero 
      C) diploma di istruzione secondaria di primo  grado  unitamente
ad attestato di corso di formazione tenuto  da  enti  pubblici  o  da
istituti  legalmente  riconosciuti,   compatibile   con   l'attivita'
lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; 
    Possiede il requisito della  scuola  dell'obbligo  anche  chi  ha
conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in  vigore
della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962. 
    Saranno altresi' ammessi, i candidati in possesso di un titolo di
studio assorbente, rispetto ai titoli di studi e/o attestati indicati
ai precedenti punti A),  B)  e  C),  e  compatibile  con  l'attivita'
lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso, in quanto,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,  "il  possesso
di un titolo di  studio  superiore  ed  assorbente  consente  in  via
generale la partecipazione ai  pubblici  concorsi  per  i  quali  sia
richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie  di  studio
del primo comprendono, con un maggiore  livello  di  approfondimento,
quelle del secondo". 
    I candidati che hanno conseguito il titolo di  studio  all'estero
dovranno allegare il titolo di studio tradotto  e  autenticato  dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del  proprio  titolo  di  studio  con  quello
italiano. 
    Il requisito specifico sopra  prescritto  deve  essere  posseduto
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'Amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto  del  requisito  specifico  del  titolo  di
studio di cui al presente articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  Web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.