Art. 3 Requisito specifico per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici alternativi: A) diploma di istruzione secondaria di primo grado nonche' diploma di qualifica professionale compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; ovvero B) diploma di istruzione secondaria di primo grado nonche' attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente, compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; ovvero C) diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad attestato di corso di formazione tenuto da enti pubblici o da istituti legalmente riconosciuti, compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso; Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962. Saranno altresi' ammessi, i candidati in possesso di un titolo di studio assorbente, rispetto ai titoli di studi e/o attestati indicati ai precedenti punti A), B) e C), e compatibile con l'attivita' lavorativa da svolgere rispetto ai posti messi a concorso, in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "il possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo". I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito Web di Ateneo. L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.