Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 2) piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 1) addominali; 2) corsa piana di metri 1000. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b). In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.