Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di
precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.