Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
    1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
    2) piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 
    1) addominali; 
    2) corsa piana di metri 1000. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica,  di  esiti   di
precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si  verifichi  durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati  nell'Allegato  F,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e  nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera  b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato  per  iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione,  e'   definitivo.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.