Art. 12 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo  di  8/100  come  di
seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale:  fino  a  un  massimo  di  2/100,  cosi'
ripartiti: 
    1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106  e  110/110  e
lode: 2/100; 
    2) per laurea magistrale con voto pari  o  inferiore  a  105/110:
1/100; 
    3) per laurea: 0,75/100; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti: 
    1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100; 
    2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100; 
      c) titoli di servizio:  fino  a  un  massimo  di  3/100,  cosi'
ripartiti: 
    1) per aver prestato servizio, senza  demerito,  in  qualita'  di
ufficiale di complemento: 1/100; 
    2) per ogni semestre di servizio comunque prestato  nella  Marina
militare: 0,50/100; 
    3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100; 
    4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario  non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100; 
    5) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100; 
      d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti: 
    1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100; 
    2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100; 
    3)  per  il   diploma   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
1/100; 
    4) per ciascun corso  di  aggiornamento/perfezionamento  dopo  la
laurea: 0,25/100; 
    5) per ciascun corso in informatica concluso  con  esame  finale:
0,15/100; 
    6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100; 
    7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per  esami
o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di  allievi
ufficiali di complemento delle Forze  armate  o  Corpi  armati  dello
Stato: 0,25/100; 
    8) per il  brevetto  di  pilota  commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: 2/100; 
    9)   per   ogni   pubblicazione    a    stampa    di    carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda):  0,25/100.  Per  quelle  prodotte  in   collaborazione   la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100. 
    I punti di cui alla lettera d)  numeri  1),  2),  3)  e  4)  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7),  8)  e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza  della  presentazione  delle  domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 4, comma 3  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.