Art. 12
Titoli di merito
1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove
di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai
concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8/100 come di
seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2/100, cosi'
ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e
lode: 2/100;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1/100;
3) per laurea: 0,75/100;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3/100, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di complemento: 1/100;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina
militare: 0,50/100;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100;
d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione:
1/100;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: 0,25/100;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale:
0,15/100;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami
o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi
ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato: 0,25/100;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero: 2/100;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): 0,25/100. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia
possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100.
I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), 3) e 4) sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del
presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza della presentazione delle domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 4, comma 3 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.