Art. 12 Titoli di merito 1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11. 2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8/100 come di seguito specificato: a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2/100, cosi' ripartiti: 1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: 2/100; 2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: 1/100; 3) per laurea: 0,75/100; b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti: 1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100; 2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100; c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti: 1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di ufficiale di complemento: 1/100; 2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare: 0,50/100; 3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100; 4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100; 5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100; d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti: 1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100; 2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100; 3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: 1/100; 4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la laurea: 0,25/100; 5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale: 0,15/100; 6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100; 7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: 0,25/100; 8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: 2/100; 9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): 0,25/100. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100. I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), 3) e 4) sono attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e 9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo. 4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3, comunque entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 4, comma 3 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8 del presente decreto.