Art. 14 Svolgimento del corso 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno. 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme. 4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale. 5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' militari e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di corso, fornira' alle competenti divisioni della direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' militari e di quelli richiamati dal congedo. Gli allievi gia' militari, se non conseguono la nomina a ufficiale in ferma prefissata rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 6. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia forestale, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente. 7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 8. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli Allievi ufficiali dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.