Art. 14 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso,  della  durata
di circa dodici settimane,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi  per  assumere  servizio
presso l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al comando  dell'Accademia  navale  -  Ufficio
concorsi - viale Italia, 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il
comando medesimo,  riconosciuta  la  validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione  che  in
nessun caso potra' essere successiva  alla  conclusione  della  prima
settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme. 
    4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale
del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del  ruolo
speciale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto.  Essi   dovranno
contrarre una ferma volontaria di  trenta  mesi  e,  in  qualita'  di
allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai  regolamenti  militari.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e  rinviati   dall'Accademia
navale. 
    5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia'  militari
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi ufficiali in  ferma  prefissata  della  Marina
militare. 
    Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima  decade  di
corso, fornira' alle competenti divisioni  della  direzione  generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo. 
    Gli  allievi  gia'  militari,  se  non  conseguono  la  nomina  a
ufficiale  in  ferma  prefissata  rientreranno  nella  categoria   di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    6. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della guardia forestale,  nel  Corpo  della  polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  ovvero  in
altre  pubbliche  amministrazioni,  solo  nei   casi   di   immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo  indeterminato  o  di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale,  senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto  il  transito  nel
servizio permanente. 
    7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della direzione generale per il personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
    a) se provenienti dai  ruoli  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione.