Art. 14
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata
di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio
presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al comando dell'Accademia navale - Ufficio
concorsi - viale Italia, 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il
comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione che in
nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima
settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale
del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Essi dovranno
contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di
allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia
navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' militari
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare.
Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di
corso, fornira' alle competenti divisioni della direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi gia' militari, se non conseguono la nomina a
ufficiale in ferma prefissata rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
6. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della guardia forestale, nel Corpo della polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in
altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel
servizio permanente.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli Allievi ufficiali
dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione.