Art. 15 Nomina a ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale; b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; c) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. 3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il personale militare. 4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal comando delle scuole della marina. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.