Art. 15 
 
               Nomina a ufficiale in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
    a) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio navale; 
    b) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    c)  guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del   ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata  dal  decreto  di  nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del  punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine  del  corso
di formazione. La predetta media, che sara'  espressa  in  centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia navale. 
    3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il personale militare. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento,  presso
l'Accademia navale, della durata  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal comando delle scuole della marina. 
    5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
    a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo  superamento  di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
    b) trattenuti in servizio, sino a un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.