Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti dal comando dell'Accademia navale: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento  nella  Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.