Art. 17 Esclusioni 1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal comando dell'Accademia navale. 2. La direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.