Art. 17
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso Allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi
dal comando dell'Accademia navale.
2. La direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.